Circolari

Collocamento mirato – Novità previste dal d. lgs. n. 151/2015 dal 1° gennaio 2017.
Circolare n° 84/2016 » 21.11.2016
Facciamo seguito alla circolare FISE del 15/10/2015 n. 90 per ricordare che dal 1° gennaio 2017 le imprese che occupano da 15 e 35 dipendenti sono tenute ad assumere una persona avente diritto al collocamento mirato.
L'articolo 3 del d.lgs n. 151/2015, infatti, modificando l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ha previsto l’eliminazione dell’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di assumere una persona con disabilità, solamente in caso di nuove assunzioni.
Conseguentemente, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, laddove non occupino già una persona avente le caratteristiche richieste, debbono presentare agli uffici competenti la richiesta nominativa di assunzione della persona con disabilità entro 60 giorni (quindi entro l’1 marzo 2017.
Secondo la nota n. 970 emanata dal Ministero del Lavoro il 17/02/2016, decorso il suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica.
Si ricorda inoltre che nel caso di obbligo di un’assunzione non è consentito il ricorso all'esonero parziale.
Analogo obbligo, di nuova introduzione, è che anche le associazioni, sindacali ed imprenditoriali, sono tenute immediatamente all’assunzione di una persona disabile, con le stesse tempistiche e modalità.
In caso di mancata richiesta di avviamento, trascorsi i sessanta giorni previsti, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (€ 62,77) per ciascuna giornata di “scopertura”, fatta salva comunque la possibilità di applicare la procedura di diffida di cui al d. lgs. n. 124/2004.
Distinti saluti.
» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore MI/mf
» Carta intestata
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